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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 388 del 1998

Decisione
decisa il 1998-11-23, depositata il 1998-11-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:388
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24256

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
  • Ricorso proposto dall'onorevole vittorio sgarbi nei confronti del G.I.P. del tribunale di treviso in relazione alle ordinanze di rinvio a giudizio emesse da quest'ultimo per le opinioni espresse dal ricorrente, durante una trasmissione televisiva, riguardo ai magistrati raffaele tito e anna fasan, entrambi in servizio a pordenone
  • Giudizio sull'ammissibilità del conflitto
  • Difetto del requisito oggettivo del conflitto medesimo
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso, in seguito alle ordinanze di rinvio a giudizio emesse da quest'ultimo per le opinioni espresse dal ricorrente, durante una trasmissione televisiva, riguardo al pubblico ministero Raffaele Tito ed al giudice per indagini preliminari Anna Fasan, entrambi in servizio a Pordenone - con il quale lo Sgarbi chiede che la Corte dichiari che le <<autorità giudiziarie di Treviso>> chiamandolo a rispondere in due procedimenti penali di una opinione insindacabile hanno avviato un conflitto nei confronti del Parlamento -, per difetto del requisito oggettivo del conflitto. Invero, premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 68, primo comma, Cost. attribuisce esclusivamente alla Camera di appartenenza <<la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare 'incidenter tantum' la sindacabilità di detta opinione>>; nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali sono stati iniziati i procedimenti penali di cui si tratta: dalla qual cosa si evince che non vi è materia di un conflitto. - Cfr., da ultimo, O. n. 179/1998. red.: G. Leo

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale penale di Treviso con ricorso depositato il 14 maggio 1998 ed iscritto al n. 93 del registro ammissibilità conflitti. Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
punto 1
Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere stato querelato per i reati di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva, allo scopo di richiamare "l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni" sui fatti che avevano già formato oggetto di un'interrogazione parlamentare; che, secondo l'istante, i due processi penali instaurati a suo carico per i suindicati reati violano le norme della Costituzione che garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni (artt. 21, 67 e 68 della Costituzione); che, ad avviso del ricorrente, sussiste, "nell'inerzia di altri organismi, il diritto del membro del Parlamento di denunciare il conflitto tra poteri dello Stato" ed egli chiede, quindi, che la Corte dichiari che le "autorità giudiziarie di Treviso" chiamandolo "a rispondere in ben due procedimenti penali" di un'opinione insindacabile hanno avviato un conflitto nei confronti del Parlamento.
punto 2
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione (da ultimo, ordinanza n. 179 del 1998); che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali sono stati iniziati i procedimenti penali in oggetto, sicché non può ritenersi vi sia materia di un conflitto; che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo del conflitto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze