diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 446 del 1998

Decisione
decisa il 1998-12-14, depositata il 1998-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:446
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24346

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
  • Ricorso proposto dal deputato al parlamento vittorio sgarbi nei confronti del tribunale di reggio calabria, che, in data 13 luglio 1998, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del ricorrente per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse <<in relazione a fatti di estrema rilevanza politico-sociale>> nel corso di due interviste televisive e radiofoniche
  • Difetto del requisito oggettivo
  • Inammissibilità del conflitto.
Leggi la massima
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di Reggio Calabria - in seguito alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, in data 13 luglio 1998, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse <<in relazione a fatti di estrema rilevanza politico-sociale>> nel corso di due interviste televisive e radiofoniche -, con il quale lo Sgarbi chiede che la Corte dichiari che <<i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il Tribunale di Reggio Calabria>>, sottoponendolo a processo penale, <<hanno avviato un conflitto con il Parlamento>>. Invero, premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 68, primo comma, Cost. attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e che sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare solo 'incidenter tantum' la sindacabilità di detta opinione, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante i mezzi di impugnazione ordinaria; nel caso di specie, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente e per le quali è stato instaurato il procedimento penale in oggetto; dalla qual cosa si evince che non sussiste il requisito oggettivo, non essendovi materia di un conflitto. - Cfr. O. nn. 388/1998, 389/1998, nonché S. nn. 265/1997 e 1150/1988. red.: G. Leo

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del tribunale di Reggio Calabria con ricorso depositato il 28 luglio 1998 ed iscritto al n. 99 del registro ammissibilità conflitti; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
punto 1
Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere stato condannato dal tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 13 luglio 1998, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse "in relazione a fatti di estrema rilevanza politico-sociale" nel corso di due interviste televisive e radiofoniche; che, secondo il ricorrente, "i componenti del tribunale di Reggio Calabria" instaurando il processo penale a suo carico per il suindicato reato hanno violato le norme della Costituzione che garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni e lo hanno altresì sottratto al giudice naturale, violando il suo diritto di difesa (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della Costituzione); che inoltre, a suo avviso, deve riconoscersi - essendo costituzionalmente illegittima una diversa interpretazione delle norme vigenti in materia - "il diritto del membro del Parlamento a ricorrere alla Corte costituzionale, anche in assenza di un'attivazione della Presidenza della Camera" nei confronti di un atto dell'autorità giudiziaria, dal momento che analogo diritto sarebbe riconosciuto a ciascun componente dell'ordine giudiziario; che il ricorrente chiede che la Corte dichiari che "i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il tribunale di Reggio Calabria" sottoponendolo a processo penale, "hanno avviato un conflitto con il Parlamento";
punto 2
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare solo incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (ordinanze n. 388 e n. 389 del 1998; sentenze n. 265 del 1997, n. 1150 del 1988); che, ancora secondo l'indicato orientamento giurisprudenziale - che la prospettata interpretazione del ricorrente non induce a rimeditare, in quanto basata sul raffronto tra situazioni non omogenee -, la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire soltanto a posteriori quando risulti da atti formali una divergenza tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria; che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente e per le quali è stato instaurato il procedimento penale in oggetto; che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998 Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze