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Sez. 1, Ordinanza n. 6062 del 16/12/1994 Cc. (dep. 24/03/1995) Rv. 200571 - 01

Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Procedimento camerale - Lettura in udienza del solo dispositivo dell'ordinanza decisoria - Autonoma impugnazione di detto dispositivo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200571-01

Impugnazioni - Inammissibilità - In genere

In tema di impugnazioni avverso provvedimenti camerali soggetti alla disciplina di cui all'art. 127 cod. proc. pen. pur potendosi ammettere, in assenza di specifici divieti di legge, che talvolta sia opportuno o finanche doveroso (come nel caso in cui il "decisum" comporti la immediata scarcerazione di un detenuto e la motivazione si presenti laboriosa e complessa), scindere il momento deliberativo da quello del deposito del provvedimento (completo della motivazione anzidetta), dando immediata lettura, in udienza, della decisione adottata, tuttavia, quando il provvedimento di cui viene data lettura, ancorché qualificato come "ordinanza", consti, in realtà, del solo dispositivo, senza alcuna indicazione delle ragioni che ne sono poste a base, esso non può essere suscettibile di alcuna autonoma impugnazione la quale, pertanto, se proposta, va dichiarata inammissibile. (Parz. diff., sulla prima parte, sez. I, cod. civ. dicembre 1994, n. 6059, P.M. c.Tripodi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)