Sez. 1, Sentenza n. 3285 del 28/04/1999 Cc. (dep. 11/08/1999) Rv. 214237 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Decreto di applicazione di misure di prevenzione - Assenza di data sul decreto - Nullità - Esclusione - Attestazione del deposito - Sufficienza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE
La mancanza di data in calce al decreto del tribunale che applica una misura di prevenzione, non determina incertezza sul momento formativo del provvedimento, dovendosi a tal fine fare riferimento alla certificazione dell'intervenuto deposito. La anzidetta mancanza, dunque, non determina alcuna nullità, anche perché, trattandosi nella specie di provvedimento a forma libera, lo stesso assume rilevanza esterna con il deposito (art.128 cod, proc.pen.) e non con la lettura del dispositivo, diversamente da quanto accade per le sentenze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)