Sez. U, Sentenza n. 8241 del 23/07/1993 (Rv. 483282 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio Superiore della Magistratura (sezione disciplinare) | Accertamento di comportamenti rilevanti ex art. 18 R.D. Lgs. n. 511 del 1946 ma non contestati - Pronuncia nel merito - Divieto - Trasmissione degli atti all'autorità - Competente per la contestazione dei fatti - Obbligatorietà.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio Superiore della Magistratura (sezione disciplinare)
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il quale, anche per la non tipicità dell'illecito, esige un'adeguata contestazione dell'accusa e la piena corrispondenza fra contestazione e decisione, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ove ravvisi, quali comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, fatti non contestati, deve trasmettere gli atti all'autorità competente per la contestazione dei fatti medesimi e non già pronunciare nel merito in ordine ad essi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)