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Sez. U, Sentenza n. 8958 del 14/10/1996 (Rv. 500088 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Obbligo di specificazione degli addebiti - Funzioni e contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500088-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)

Per sopperire all'incompleta tipicizzazione normativa delle fattispecie che, ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. n. 511 del 1946, possono dar luogo ad illecito disciplinare del magistrato, è necessario, a salvaguardia del diritto di difesa dell'incolpato, che nella contestazione dell'addebito risultino indicati, in forma analitica e circostanziata, la natura e gli elementi essenziali della condotta, nonché il profilo sotto cui la stessa viene addebitata, in modo che l'incolpato possa agevolmente individuare il particolare ed esatto aspetto in relazione al quale il suo comportamento deve essere valutato ai fini dell'accertamento della sua responsabilità disciplinare (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto violato l'obbligo di specificazione degli addebiti in relazione ad una contestazione esaurientesi nella mera trascrizione di frasi che il magistrato avrebbe rivolto ad alcuni avvocati, con la sola aggiunta che l'episodio s'era verificato "in occasione della trattazione di una causa civile", senza alcun ulteriore elemento che consentisse l'individuazione, almeno approssimativa, delle date e delle circostanze in cui i fatti si sarebbero verificati, nonché del collaboratore di cancelleria e delle altre persone eventualmente presenti nell'aula di udienza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)