diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 21884 del 11/07/2022 (Rv. 665192 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notifica della sentenza all’ente locale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Consegna presso la sede principale - Necessità - Esclusione - Notifica ad ufficio riconducibile a quello che ha emesso l’atto - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665192-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di notifica diretta all'ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)