Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 (Rv. 640602 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso per cassazione avverso sentenza della commissione tributaria regionale - Notificazione - Art. 330 c.p.c. - Applicabilità - Elezione di domicilio o residenza in primo grado - Rilevanza ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)