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Sez. 1, Sentenza n. 367 del 27/01/1997 Cc. (dep. 14/02/1997) Rv. 206871 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI | Possibilità di esperire ricorso immediato per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206871-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI

Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti soggetti ad appello davanti al tribunale di sorveglianza e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio suscettibili di ricorso per cassazione, restando esclusa la possibilità di ricorso "per saltum" a norma dell'art. 569, comma primo, cod. proc. pen. che, per l'inequivocabile formulazione della norma e la sua collocazione sistematica, non è consentita per ogni tipo di decisione, ma riguarda soltanto e specificamente le sentenze di primo grado. (Fattispecie nella quale, qualificato il ricorso come appello, la S.C. ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza, in applicazione del principio generale dettato dall'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 680

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)