Sez. 1, Sentenza n. 5636 del 20/01/2009 Cc. (dep. 10/02/2009) Rv. 242450 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI | Ricorribilità "per saltum" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI
Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti appellabili davanti al tribunale di sorveglianza e, solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio, ricorribili per cassazione, restando esclusa la possibilità di ricorso "per saltum" a norma dell'art. 569, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale, qualificato il ricorso come appello, la S.C. ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)