Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 25/10/1966 (Rv. 324987 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONDIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONDIZIONE.*
A norma dell'art 1460 cod civ, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, se l'altro non adempie - o non offre di adempiere - la propria, salvo che non ci siano termini diversi, dipendenti da espressa pattuizione o dalla natura del contratto, e sempre che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, il rifiuto non sia contrario alla buona fede. Bene, pertanto, il giudice del merito - nel procedere, ai fini dell'applicazione dell'art 1460 cod civ, alla valutazione comparativa delle reciproche dedotte inadempienze - tiene conto anche dell'elemento cronologico relativo ai termini dei diversi adempimenti, e la relativa valutazione comparativa costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in Sede di legittimita, se correttamente e adeguatamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)