Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 25/02/1987 (Rv. 451292 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - CONDIZIONE - CONFORMITÀ ALLA BUONA FEDE - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - CONDIZIONE - CONFORMITÀ ALLA BUONA FEDE - NOZIONE.*
Il requisito della buona fede, richiesto dal secondo comma dell'art. 1460 cod. civ. in chi intenda avvalersi dell'eccezione di inadempimento, è identificabile in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, risulti ragionevole e logico in senso oggettivo e trovi, quindi, concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività fra le medesime. (V 5639/84, mass n 437312; (V 6158/79, mass n 402874; (V 570/68, mass n 331687; (V 2590/66, mass n 324987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)