diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9132 del 17/04/2007 (Rv. 596674 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Decreto ex art. 148 c.c. - Impugnazione - Opposizione - Reclamo - Inammissibilità - Fattispecie in tema di condanna dell'altro genitore con decreto ex art. 148 cod. civ.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596674-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE

Il provvedimento di cui all'art. 148 cod. civ. deve essere impugnato, ai sensi del terzo e quarto comma, secondo le norme dell'opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale che l'ha emesso e non nelle forme del reclamo alla corte d'appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il decreto che aveva ritenuto "allo stato inaccoglibile" la domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro dichiarando al contempo l'obbligo del genitore non affidatario di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio, sulla base di una interpretazione dell'art. 148 cod. civ., nel senso che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2002, tale norma è utilizzabile sia come strumento di distrazione dei redditi sia per ottenere la condanna del coniuge e degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori indipendentemente dall'esistenza di crediti verso terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)