Sez. 1, Sentenza n. 23713 del 21/12/2004 (Rv. 578382 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Ordine di distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'obbligato per il mantenimento - Decreto della corte d'appello, su reclamo avverso decreto del tribunale, negante il predetto ordine, in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 156, sesto comma, cod. civ. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. .
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, "ex" art. 111 Cost., avverso il provvedimento della corte d'appello di rigetto del reclamo contro il decreto del tribunale che abbia dichiarato inapplicabile, al coniuge non legalmente separato, la disposizione dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., prevedente, in tema di separazione personale, la garanzia, a favore del coniuge avente diritto, dell'ordine di distrazione di somme dovute da terzi all'obbligato per il mantenimento, e ciò in quanto detto decreto non risolve una controversia in materia di diritti soggettivi o di "status" personali e, inoltre, non riveste il carattere di definitività, inteso come attitudine a passare in cosa giudicata, giacchè tanto il provvedimento di autorizzazione ad aggredire crediti dell'obbligato verso terzi, quanto il provvedimento che neghi la concessione della detta autorizzazione, sono revocabili o modificabili per giustificati motivi e sono, comunque strumentali rispetto al diritto sostanziale(mantenimento) che la parte intende realizzare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)