Sez. 3, Sentenza n. 1820 del 16/03/1984 (Rv. 433891 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO DEI CONDUCENTI - SCAGIONAMENTO DELL'ALTRO - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO DEI CONDUCENTI - SCAGIONAMENTO DELL'ALTRO - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
Nel caso di scontro tra veicoli, qualora dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro è necessario che l'altro conducente provi di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, uniformandosi alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, anche quest'ultimo deve essere riconosciuto responsabile dell'incidente, secondo il grado di colpa reputato equo dal giudice del merito in rapporto alle circostanze del fatto. (V 4810/82, mass n 422801; (V 764/82, mass n 418584; (V 3602/81, mass n 414212; (V 4341/80, mass n 408207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)