Sez. 3, Sentenza n. 13445 del 20/07/2004 (Rv. 575413 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Art. 2054, primo comma, cod. civ. - Scontro tra veicoli - Conducente - Onere della prova - Portata.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, cod. civ. l'onere per il conducente di un veicolo di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno vale per i danni cagionati a terzi estranei alla circolazione, ma non anche nello scontro tra veicoli, nel qual caso ciascun conducente non deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno bensì la colpa o il concorso di colpa dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)