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Sez. 3, Sentenza n. 1755 del 06/06/1972 (Rv. 358705 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADESIONE ALLA CONSULENZA - MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358705-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADESIONE ALLA CONSULENZA - MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui dissenta dal parere del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di merito deve motivare adeguatamente tale suo dissenso; ove, invece, lo condivida, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, a meno che la consulenza non presenti lacune o contraddizioni messe in evidenza dalle parti. (Conf 1573'69, mass n 340467).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)