Sez. 2, Sentenza n. 1573 del 08/05/1969 (Rv. 340467 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - CRITICHE DELLE PARTI SU PUNTI DECISIVI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - CRITICHE DELLE PARTI SU PUNTI DECISIVI.*
Il giudice di merito, allorche si adegua alle conclusioni del consulente tecnico, non e tenuto ad esprimere le particolari ragioni del suo convincimento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica siano tali che, se ritenute fondate, porterebbero a decisioni diverse da quelle contenute nella sentenza, il giudice che non le abbia prese in considerazione, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente tecnico, viene meno all'Obbligo di motivazione, e la sentenza e, quindi, suscettibile di Cassazione. (V. 3633-68, mass. N. 336902 3167-68, mass. N.336082 160-68, mass. N. 331015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)