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Sez. 3, Sentenza n. 10801 del 12/08/2000 (Rv. 539578 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539578-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione rivolto contro quella parte della sentenza impugnata che ha disposto la cancellazione negli scritti difensivi delle espressioni ritenute ingiuriose, in quanto la censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti, esclusa nel giudizio per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)