Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 17/03/1998 (Rv. 513713 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Competenza - Giudice dell'esecuzione e non dell'opposizione ad essa - Riassunzione del processo davanti al giudice dell'opposizione - Potere di revoca o modifica dell'ordinanza di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione - Permanenza - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione (art. 624 cod. proc. civ.), e l'ordinanza è da questi revocabile e modificabile pur dopo la riassunzione del processo dinanzi al giudice dell'opposizione e prima della definizione di questo giudizio, perché è di contenuto negativo, e il limite alla revocabilità illimitata delle ordinanze del giudice dell'esecuzione è costituito dalla loro attuazione (art. 487 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)