Sez. U, Sentenza n. 11037 del 06/05/2008 (Rv. 602948 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Conferimento di incarico al consulente tecnico da parte del P.M. - Oggetto - Questioni giuridiche - Violazione dell'art. 359, comma 1, cod. proc. pen. - Compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario ai sensi dell'art. 18 r.d.lgs. n. 511 del 1946 - Configurabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, atteso che non rispetta l'art. 359, comma 1, cod. proc. pen., il P.M. che nomini e si avvalga di consulenti tecnici in possesso di specifiche competenze in materie giuridiche, incaricandoli di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, l'errore professionale del magistrato, per la sua idoneità a rilevare difetto di consapevolezza dell'essenza della funzione istituzionale, può recare nocumento al prestigio dell'ordine giudiziario ai sensi dell'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)