Sez. T, Sentenza n. 12913 del 14/05/2025 (Rv. 675049-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO | Sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente - Somma rimborsabile ex art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Restituzione dell'aggio - Carattere funzionalmente tributario - Pagamento degli interessi - Necessità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
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Nel caso di sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, oltre a prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza, ricomprende fra le somme restituibili, con i relativi interessi, anche l'aggio versato, avendo lo stesso carattere funzionalmente tributario.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)