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Sez. 5, Sentenza n. 18027 del 14/09/2016 (Rv. 641132 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente - Rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notifica - Istanza del contribuente - Necessità - Applicabilità del termine di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641132-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 68, comma 2, del d.lgs n. 546 del 1992 ("ratione temporis" applicabile), nello stabilire il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza dal contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ne ha accolto il ricorso, determina la nascita di un'obbligazione "ex lege" da indebito, sicché non è soggetta ai termini di decadenza di cui al successivo art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 l'istanza di rimborso necessaria - prima delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. ff), del d.lgs. n. 156 del 2015 - per poter adire l'autorità giudiziaria in caso di inadempimento dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)