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Sez. 3, Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024 (Rv. 672985-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE | Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672985-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.

Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)