diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 31604 del 03/12/2025 (Rv. 676473-01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Competenza per territorio derogabile - Decreto ingiuntivo europeo - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti ivi incluso quello di cui all’ articolo 7, punto 1, del Regolamento Ue n. 1215 del 2012 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676473-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Il principio per cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve contenere la specifica contestazione di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti comporta che, in tema di decreto ingiuntivo europeo, debba essere contestato anche quello ex art.7, punto 1, Reg. Ue n. 1215 del 2012 quanto al luogo di esecuzione dell'obbligazione, che costituisce deroga al criterio di cui all'art. 4, punto 1, del citato regolamento (foro del convenuto) ed è volto a garantire la prossimità fra il contratto e il giudice che deve conoscerne. Ne consegue che in

mancanza della detta contestazione, l'eccezione deve essere considerata d'ufficio tamquam non esset.

Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Comunitario 12/12/2006 num. 1896 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)