Sez. 3, Sentenza n. 18896 del 10/03/2011 Ud. (dep. 13/05/2011) Rv. 250287 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Attività di polizia - Abusi di potere - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE
La condotta criminosa posta in essere da un appartenente alla polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni e con abuso di potere, non può essere qualificata dalla circostanza attenuante di motivi di particolare valore morale e sociale, prospettati sulla base dell'interesse pubblico di primaria importanza che l'attività di polizia giudiziaria è diretta a soddisfare.(In motivazione la Corte ha precisato che la commissione di un reato da parte di un appartenente alla polizia giudiziaria, pur se finalizzata al conseguimento di brillanti risultati investigativi, non riceve particolare approvazione dalla collettività, potendo gli stessi risultati essere legittimamente raggiunti con un'attività sotto copertura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)