diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 26774 del 30/04/2013 Cc. (dep. 19/06/2013) Rv. 256820 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Autonomia rispetto al procedimento penale - Prova indiretta o indiziaria - Necessità dei caratteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256820-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, in considerazione dell'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima una presunzione di secondo grado utilizzata dal giudice nella motivazione di una decisione in materia di misure di prevenzione patrimoniali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)