Sez. L, Sentenza n. 4916 del 13/08/1981 (Rv. 415665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CLAUSOLE PREVEDENTI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE O ARBITRATI IRRITUALI - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA LORO EFFICACIA PRECLUSIVA DELL'ESERCIZIO DELLA AZIONE GIUDIZIARIA - ERRONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CLAUSOLE PREVEDENTI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE O ARBITRATI IRRITUALI - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA LORO EFFICACIA PRECLUSIVA DELL'ESERCIZIO DELLA AZIONE GIUDIZIARIA - ERRONEITÀ.*
Ogni interpretazione di contratti collettivi, prevedenti procedure di conciliazione o arbitrati irrituali per le controversie di lavoro, nel senso della loro efficacia impeditiva dell'Esercizio dell'Azione giudiziaria deve ritenersi errata, in quanto contrastante sia con l'art.24 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti soggettivi, sia con gli artt. 5 della legge n. 533 del 1973 e 7 dello statuto dei lavoratori, che, pur prevedendo la possibilità delle suddette procedure, lasciano sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. (Conf. 4290/77, mass. N. 387905).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)