Sez. L, Sentenza n. 2039 del 02/04/1982 (Rv. 419899 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACCORDO AZIENDALE A FINI TRANSATTIVI - CARATTERE VINCOLANTE PER I LAVORATORI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONCILIAZIONE SINDACALE EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACCORDO AZIENDALE A FINI TRANSATTIVI - CARATTERE VINCOLANTE PER I LAVORATORI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONCILIAZIONE SINDACALE EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le associazioni sindacali hanno la funzione di rappresentanza di interessi collettivi e di assistenza, nel quadro degli stessi, nei confronti dei singoli associati, con conseguente esclusione di ogni potere di disposizione dei diritti di costoro che non sia stato oggetto di specifico mandato. Conseguentemente, in difetto di tale mandato, l'accordo sindacale intervenuto in Sede aziendale a fini transattivi non obbliga i lavoratori che non lo abbiano sottoscritto alle rinunzie in esso previste né è assimilabile alle conciliazioni sindacali menzionate dall'art. 411 cod. proc. civ. il quale si riferisce semplicemente (considerandoli vincolanti per i lavoratori in ragione delle sufficienti garanzie di sostanziali libertà delle loro manifestazioni di volontà offerte dalle condizioni della stipula) agli accordi che gli stessi contraggono personalmente o a mezzo di mandatari ad hoc muniti di potere ai sensi degli artt. 1704-1708-1387 e 1392 cod. civ.. (V 2026/81, mass n 412745; (V 3514/80, mass n 407350; (Conf 4916/81, mass nn 415665 e 415664).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)