Sez. 2, Sentenza n. 3284 del 13/10/1975 (Rv. 377402 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - POTERI - ESTENSIONE - DOMANDE RICONVENZIONALI - INCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - POTERI - ESTENSIONE - DOMANDE RICONVENZIONALI - INCLUSIONE - LIMITI.*
Il mandato ad litem attribuisce al procuratore, a norma dell'art 84 cod proc civ, la facolta di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto, e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai poteri dei procuratori soltanto quegli Atti che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria. (nella specie, e stata ritenuta strettamente collegata con il giudizio di divisione la domanda proposta dal procuratore della titolare dell'usufrutto uxorio al fine di ottenere il rendiconto e il pagamento delle rendite e dei frutti dei beni gravati da usufrutto). (V 2046/69, mass n 341300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)