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Sez. 3, Sentenza n. 1393 del 07/02/1995 (Rv. 490317 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Mandato "ad litem" - Estensione - Facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili con l'oggetto della causa - Facoltà di proporre domande riconvenzionali - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490317-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

Il mandato "ad litem" attribuisce al procuratore a norma dell'art. 84 cod.proc.civ. la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai poteri dei procuratori soltanto quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria. (Nella specie, è stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per pregiudizio della reputazione commerciale, sollevata dal procuratore del convenuto con azione risarcitoria per difettosa riparazione di una macchina agricola, in base a procura conferita in calce alla citazione passiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)