Sez. 5, Sentenza n. 10274 del 04/08/2000 (Rv. 539203 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Decisione della Commissione tributaria - Trasmissione all'Ufficio tributario mediante elenco in duplice esemplare ai sensi dell'art. 32, primo comma, d.P.R. n. 636/72 - Termine per proporre impugnazione - Decorrenza - Momento iniziale - Data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento - Rilevanza della successiva data di sottoscrizione dell'esemplare dell'elenco da restituire alla segreteria della commissione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi in cui la decisione della Commissione tributaria venga comunicata all'Ufficio tributario mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare ai sensi del primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il termine per proporre impugnazione decorre dalla data in cui il funzionario responsabile appone la propria firma sull'avviso di ricevimento spedito unitamente al plico raccomandato, senza che rilevi, al fine della decorrenza del termine di impugnazione, la data successiva a quella attestata dall'avviso di ricevimento del plico, in cui il funzionario dell'ufficio destinatario della comunicazione ha sottoscritto l'esemplare dell'elenco da restituire alla segreteria della commissione tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)