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Sez. 1, Sentenza n. 666 del 21/01/2000 (Rv. 533048 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Comunicazione del dispositivo della decisione all'ufficio tributario a mezzo posta - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533048-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario e alla luce delle modifiche apportate all'art. 32 d.P.R. n. 636 del 1972 dall'art. 19 d.P.R. n. 739 del 1981, in particolare con la previsione che le comunicazioni a mezzo posta devono essere effettuate in plico raccomandato con avviso di ricevimento, il termine per impugnare la decisione della Commissione Tributaria di primo grado decorre, nell'ipotesi di trasmissione a mezzo posta del dispositivo della decisione dell'ufficio tributario, dalla data in cui il funzionario responsabile oppone la propria firma sull'avviso di ricevimento spedito unitamente al plico raccomandato, in quanto la funzione dell'avviso di ricevimento è quella di attestare la data di ricezione dell'atto, data dalla quale, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 636 del 1972, decorre il termine per l'impugnazione. (In questi termini ha interpretato la suddetta normativa anche la Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 1999 di rigetto della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 22, 32, e 38 d.P.R. n. 636 del 1972).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 19, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)