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Sez. U, Sentenza n. 10233 del 27/06/2003 (Rv. 564642 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Incompatibilità di funzioni - Divieto di esercizio di qualsiasi libera professione, ex art. 16, primo comma, del R.D. n. 12 del 1941 - Finalità - Portata applicativa.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564642-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, anche attività non tipiche di determinate professioni possono essere svolte professionalmente e, quindi, ricadere sotto il divieto dell'art. 16, primo comma, del R.D: 30 gennaio 1941, n. 12, senza che, al fine dell'accertamento dell'illecito disciplinare, rilevi la loro eventuale indifferenza sotto il profilo penalistico, poiché la norma disciplinare, facendo divieto di esercitare "qualsiasi libera professione", al pari di qualsiasi industria o commercio, o di assumere impieghi od uffici pubblici o privati, mira ad impedire che l'esercizio professionale di qualsiasi attività, indipendentemente dalla natura delle prestazioni volta a volta rese, possa costituire per il magistrato, oltre che ragione di limitazione del suo impegno istituzionale, fattore di condizionamento ed inquinamento dello stesso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)