Sez. U, Sentenza n. 17903 del 03/08/2009 (Rv. 612418 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Incompatibilità di funzioni - Divieto di esercizio di attività imprenditoriali - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il divieto di esercitare industrie o commerci di cui all'art. 16, comma primo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (richiamato nell'art. 3, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006), opera in riferimento allo svolgimento professionale di tali attività, mentre singole operazioni commerciali, anche realizzate con finalità speculativa, non possono di per sé ritenersi generalmente vietate al magistrato. (La Corte ha così cassato la sentenza disciplinare di condanna per l'addebito mosso al magistrato di avere operato quale finanziatore e socio occulto per la ristrutturazione di un immobile, consentendone la sua fittizia intestazione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)