diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3336 del 23/11/1983 Cc. (dep. 16/12/1983) Rv. 161779 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - OMESSA PRONUNCIA DELL'ORDINANZA - NOTIFICAZIONI - SENTENZA CONTUMACIALE - IMPUTATO DETENUTO - RINUNZIA A COMPARIRE - IMPUTATO ASSENTE E NON CONTUMACE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - RINUNZIA A COMPARIRE - REVOCA ESPRESSA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161779-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - OMESSA PRONUNCIA DELL'ORDINANZA - NOTIFICAZIONI - SENTENZA CONTUMACIALE - IMPUTATO DETENUTO - RINUNZIA A COMPARIRE - IMPUTATO ASSENTE E NON CONTUMACE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - RINUNZIA A COMPARIRE - REVOCA ESPRESSA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

La rinunzia dell'imputato detenuto a presenziare al dibattimento conserva i suoi effetti anche se egli venga scarcerato prima del dibattimento stesso, sicché non trovano applicazione in tale ipotesi le norme sul giudizio contumaciale, compresa quella di cui all'art. 500 cod. proc. pen., che prescrive la notifica dell'estratto della sentenza. La rinunzia a comparire, una volta emessa, dopo la notificazione del decreto di citazione, produce effetti fino a quando non venga manifestata una volontà contraria, e ciò indipendentemente dalle vicende relative alla libertà personale. (applicazione in tema di giudizio di appello). (V mass n 123761; (V mass n 119976; (Conf mass n 159980; (Conf mass n 159340, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)