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Sez. 1, Sentenza n. 6658 del 15/05/2001 (Rv. 546657 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini in periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546657-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)