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Sez. 1, Sentenza n. 2 del 03/01/2005 (Rv. 582594 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582594-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, non potendo, in particolare, essere assimilato ad un giudizio di opposizione all'esecuzione, avuto riguardo alla sua natura cognitiva.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)