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Sez. U, Sentenza n. 3649 del 08/08/1989 (Rv. 463604 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - ATTO DI "COSTITUZIONE" - GIUDIZIO PRIVO DI DEDUZIONI DIFENSIVE - SUA QUALIFICABILITÀ COME CONTRORICORSO - INAMMISSIBILITÀ - PROCURA SPECIALE AL DIFENSORE APPOSTA IN CALCE O A MARGINE DI ESSO - INESISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463604-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - ATTO DI "COSTITUZIONE" - GIUDIZIO PRIVO DI DEDUZIONI DIFENSIVE - SUA QUALIFICABILITÀ COME CONTRORICORSO - INAMMISSIBILITÀ - PROCURA SPECIALE AL DIFENSORE APPOSTA IN CALCE O A MARGINE DI ESSO - INESISTENZA.*

L'atto, con il quale la parte, nei cui confronti sia stato notificato il ricorso, si "costituisca" nel giudizio di Cassazione, senza formulare alcuna deduzione difensiva, è estraneo al relativo procedimento, né, in particolare, è qualificabile come controricorso, e rende altresì inesistente la procura speciale al difensore apposta in calce od a margine di esso, non rientrando fra gli Atti processuali rispetto a cui l'art. 83 cod. proc. civ. consente tali modalità di rilascio del mandato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)