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Sez. 2, Sentenza n. 3231 del 20/03/1995 (Rv. 491278 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Esecuzione della sentenza impugnata intimata con precetto - Procura per il ricorso in Cassazione rilasciata all'avvocato in calce al precetto - Sottoscrizione del ricorso da parte di detto avvocato - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1995-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491278-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il ricorso per Cassazione, sottoscritto da avvocato munito di procura apposta in calce al precetto con il quale è stata intimata al ricorrente l'esecuzione della sentenza impugnata ed in cui l'autografia della firma del ricorrente stesso appare certificata ai sensi dell'art.83, comma terzo, cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile, atteso che la procura autenticata a mente della norma citata, che sia apposta su atto diverso dal ricorso, è radicalmente ed insanabilmente invalida e, quindi, assolutamente inidonea a legittimare il ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)