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Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 22/05/1974 (Rv. 369635 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITU - SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELL'OPERA LESIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PROPRIETARIO - DELL'OPERA - SUSSISTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITA - COSTRUZIONE DELLA OPERA DA PARTE DI TERZI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369635-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITU - SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELL'OPERA LESIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PROPRIETARIO - DELL'OPERA - SUSSISTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITA - COSTRUZIONE DELLA OPERA DA PARTE DI TERZI - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui venga proposta Azione possessoria a tutela di una servitu altius non tollendi e venga richiesta la demolizione dell'opera lesiva della situazione possessoria dedotta, il possessore e proprietario di tale opera deve essere necessariamente chiamato nel processo, ancorche non abbia direttamente costruito l'opera stessa, al fine di rendere possibile l'esecuzione dell'eventuale sentenza di accoglimento della predetta domanda di demolizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)