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Sez. 2, Sentenza n. 876 del 12/03/1976 (Rv. 379547 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE - SENTENZA NEI CONFRONTI DI ALCUNI LITISCONSORTI - INIDONEITA A PRODURRE EFFETTI ANCHE PER GLI STESSI - FATTISPECIE (COMUNIONE DI UN FOSSO INTERPODERALE; CHIUSURA DI UN RACCORDO TRA IL FOSSO COMUNE E QUELLO DI UN TERZO NON CHIAMATO IN CAUSA; CONTROVERSIA TRA I CONDOMINI SULLA CHIUSURA DEL RACCORDO; ESCLUSIONE DI LITISCONSORZIO NECESSARIO COL TERZO).*
Stato
decisa il 1976-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379547-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE - SENTENZA NEI CONFRONTI DI ALCUNI LITISCONSORTI - INIDONEITA A PRODURRE EFFETTI ANCHE PER GLI STESSI - FATTISPECIE (COMUNIONE DI UN FOSSO INTERPODERALE; CHIUSURA DI UN RACCORDO TRA IL FOSSO COMUNE E QUELLO DI UN TERZO NON CHIAMATO IN CAUSA; CONTROVERSIA TRA I CONDOMINI SULLA CHIUSURA DEL RACCORDO; ESCLUSIONE DI LITISCONSORZIO NECESSARIO COL TERZO).*

Fuori dei casi indicati dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre soltanto quando sia richiesta una pronuncia giurisdizionale volta a spiegare effetti su un rapporto giuridico plurisoggettivo, nel quale i nessi tra i diversi soggetti, e tra loro e l'oggetto comune, costituiscano un insieme unitario, la cui integrita condizioni ogni vicenda giuridica del rapporto medesimo, di guisa che esso risulti immutabile, nella sua essenza come nelle configurazioni accidentali, senza la partecipazione di tutti i titolari. In detta ipotesi, non potendo il rapporto, oggetto della lite, esistere ed atteggiarsi se non in modo identico nei confronti di tutti i suoi soggetti, sarebbe inutiliter data, ossia inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale persino nei soli confronti delle parti del processo, la sentenza che fosse emanata nei confronti di alcuni soltanto di quei titolari. (nella specie uno dei due comproprietari di un fosso interpoderale di scolo aveva chiesto, contro l'altro, la chiusura di un raccordo, da questo creato tra il fosso comune ed un altro, di proprieta di un terzo soggetto, non presente ne chiamato in causa. In base al principio surriferito, la Corte suprema ha ritenuto che il terzo non fosse litisconsorte necessario delle parti in lite, chiarendo che il giudizio era potenzialmente destinato a produrre effetti solo sul rapporto giuridico di comunione del fosso interpoderale e la relativa decisione poteva trovare esecuzione mediante opere effettuabili unicamente su tale bene comune). (V 4049/74, mass n 372663; (V 1511/74, mass n 369635; (V 443/70, mass n 345429; (V 3040/69, mass n 342951; (V 252/67, mass n 326039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)