Sez. 4, Sentenza n. 11490 del 24/01/2013 Ud. (dep. 11/03/2013) Rv. 254855 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Circostanza attenuante della collaborazione - Concessione - Presupposti - Esito del giudizio a carico del complice - Irrilevanza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione del beneficio possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico del correo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto il riconoscimento della circostanza nonostante l'archiviazione della posizione del complice).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)