Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014 Ud. (dep. 24/07/2014) Rv. 261659 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Circostanza attenuante della collaborazione - Riconoscimento - Presupposti - Accertamento - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)