Sez. 6, Sentenza n. 2951 del 20/09/2007 Cc. (dep. 18/01/2008) Rv. 238441 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, proc. pen. - Segreto professionale - Esclusione del divieto - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. (Fattispecie in cui il divieto è stato escluso, stante l'accertamento della non pertinenza dell'oggetto delle conversazioni intercettate all'attività professionale di psicologo esercitata dall'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)