Sez. 6, Sentenza n. 18638 del 17/03/2015 Cc. (dep. 05/05/2015) Rv. 263548 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, proc. pen. - Segreto professionale - Esclusione del divieto - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. (Principio affermato in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva posto a fondamento della decisione il contenuto di un colloquio intercettato tra l'indagato ed un difensore, evidenziando che il provvedimento impugnato non aveva chiaramente esplicitato le ragioni della non pertinenza della conversazione intercettata al mandato difensivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)