Sez. 3, Sentenza n. 6256 del 29/11/1984 (Rv. 437883 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RIVENDITA DI PORZIONE DI UN FONDO AGRICOLO ACQUISTATO NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RIVENDITA DI PORZIONE DI UN FONDO AGRICOLO ACQUISTATO NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
La rivendita di parte di un fondo agricolo acquistato nello Esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario non comporta il venir meno della legittimazione alla pregressa compravendita del fondo medesimo nell'affittuario, né l'Invalidità del detto successivo negozio qualora rimanga escluso ogni intento speculativo (in relazione al tempo trascorso per la rivendita) e l'estensione della superficie rivenduta sia di entità trascurabile rispetto all'estensione del fondo (nella specie i 3/18) continuando l'affittuario la coltivazione della restante parte. (V 2591/81, mass n 413370; (V 975/81, mass n 411500).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)