Sez. 3, Sentenza n. 2591 del 28/04/1981 (Rv. 413370 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DEL FONDO - NECESSITA - RIVENDITA DEL FONDO ACQUISTATO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ACQUISTO - NULLITA DELL'ACQUISTO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DEL FONDO - NECESSITA - RIVENDITA DEL FONDO ACQUISTATO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ACQUISTO - NULLITA DELL'ACQUISTO.*
In tema di prelazione agraria, il dato della coltivazione del fondo costituisce - unitamente a quelli espressamente richiesti dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 e dall'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817 (coltivazione per un determinato periodo sulla base di un titolo, capacita lavorativa, eccetera) - un elemento qualificante della posizione del legittimato, che giustifica l'Esercizio del diritto anche con riferimento ad una prospettiva futura; con la conseguenza che e nullo il contratto di acquisto di un fondo concluso in attuazione del predetto diritto di prelazione, ove, immediatamente dopo tale contratto, il coltivatore diretto-acquirente rivenda a terzi il fondo stesso, in quanto tale atto, con l'evidenziare la Mancanza della destinazione del fondo acquistato alla coltivazione diretta da parte di colui che ha esercitato il diritto di prelazione, ne comprova la carenza della essenziale legittimazione all'acquisto. (Conf 3446/79, mass n 399865).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)