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Sez. U, Sentenza n. 3669 del 15/02/2011 (Rv. 616656 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Illecito di evento - Consumazione - Condizioni - Violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sufficienza - Esclusione - Evento - Ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti - Verificazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616656-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 configurano fattispecie di illecito cosiddetto di evento, per le quali, non diversamente da quanto si verifica nell'ambito del diritto penale, la consumazione non si esaurisce con la condotta tipica, ma esige la verificazione di un concreto accadimento lesivo, in danno del soggetto passivo, che costituisca la conseguenza diretta, voluta o comunque prevista dall'agente, dell'azione o dell'omissione vietate. Ne consegue che, ai fini dell'integrazione dell'illecito contestato, è necessario che la condotta non si esaurisca con la violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 ma che arrechi anche un "ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti". (Nella specie, la contestazione aveva ad oggetto il comportamento omissivo, in violazione dei doveri di diligenza, operosità e imparzialità, tenuto da un sostituto procuratore nello svolgimento di attività d'indagine, senza che, nella sentenza, fosse stato individuato l'ingiusto danno a favore di una parte ovvero l'indebito vantaggio a favore dell'altra derivanti dalla ritardata celebrazione del processo; le S.U., in applicazione del principio di cui alla massima, hanno annullato con rinvio la decisione rilevando che per la parte offesa, a sua volta imputata di gravissimi reati di criminalità organizzata, il pregiudizio poteva apparire solo teorico, mentre, sull'altro versante, l'incolpato aveva dedotto che le risultanze già in atti erano sufficienti alla definizione del processo, il che aveva trovato conferma nel successivo esito del giudizio, svoltosi con le forme del giudizio abbreviato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)