Sez. U, Sentenza n. 9691 del 22/04/2013 (Rv. 625977 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109 del 2006 - Natura - Illeciti di evento - Prova dell'esistenza di un "ingiusto danno" o di un "indebito vantaggio" per una delle parti di un procedimento giudiziario - Necessità - Fattispecie in tema di illecito disciplinare contestato ad un P.M. in relazione all'omessa adeguata coltivazione di un procedimento penale per omicidio colposo.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Ai fini della sussistenza degli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, è necessaria la verificazione di un evento, costituito da un "ingiusto danno" o da un "indebito vantaggio" per una delle parti di un procedimento giudiziario, non essendo sufficiente la sola condotta del magistrato consistente nella violazione dei doveri di cui al precedente art. 1. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la condotta omissiva di un P.M. - consistita nel non avere coltivato adeguatamente un'indagine per omicidio colposo da responsabilità professionale, in un procedimento iscritto a carico di ignoti - non fosse di per sé sufficiente a giustificarne l'affermazione di responsabilità ai sensi della predetta norma, affermazione invece compiuta dal giudice disciplinare sul presupposto che gli eventi di "indebito vantaggio" per gli indagati - peraltro, non identificati - e di "ingiusto danno" per le persone offese dal reato sussistessero "in re ipsa", essendo, per contro, mancata ogni valutazione in ordine tanto alle alternative possibilità per le persone offese dal reato di conseguire in sede civile il soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie, quanto delle ragionevoli e concrete possibilità che il trascurato procedimento penale potesse pervenire, ove coltivato, all'affermazione della penale responsabilità del professionista).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)